Il pignoramento è qualcosa con cui nessuno vorrebbe mai avere a che fare: ma occhio a questi documenti, possono cambiare tutto.
Solitamente si giunge a un atto di pignoramento immobiliare quando un creditore, munito di un titolo esecutivo, può richiedere il blocco e la vendita forzata di un immobile di proprietà del debitore (come una casa o un terreno) per recuperare un debito non pagato.
Quando una persona non riesce a pagare un debito, che può essere un mutuo o un prestito, il suo creditore può richiedere l’intervento di un giudice che avrà il compito di avviare il pignoramento dell’immobile del debitore.
Una volta che il giudice ha autorizzato il pignoramento, la casa del debitore viene in un certo senso bloccata: non può quindi essere venduta o trasferita fino alla risoluzione del debito.
Se questo non dovesse essere saldato, allora si procederà con la vendita dell’immobile all’asta, i soldi ricavati da tale atto verranno utilizzati per pagare il creditore. Se la somma ottenuta dalla vendita copre il debito, la procedura si chiude, nel caso contrario il debitore potrebbe dover ancora pagare la differenza.
Quando ci si avvale di un pignoramento immobiliare bisogna prestare estremamente attenzione ai termini legali e alle regole che disciplinano questa procedura. Il rischio infatti è quello di incorrere in un vizio di forma, dovuto alla violazione dei termini perentori, per esempio, con il conseguente rischio di invalidare l’intera procedura.
In particolar modo, c’è un aspetto della procedura di pignoramento da non sottovalutare, ovvero la tempistica legata alla presentazione dell’istanza di vendita dell’immobile pignorato. Di questo atto vanno infatti compresi non solo i termini ma anche le eventuali proroghe, per evitare di cadere in errore e subire ulteriori danni.
Nella fattispecie legale i termini per la presentazione dell’istanza di vendita sono disciplinati dall’art. 497 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.). Questo stabilisce che il termine massimo per il deposito dell’istanza di vendita dell’immobile pignorato è di 45 giorni dal pignoramento. Si tratta di un cambiamento recente, in passato infatti il termine era di 90 giorni, tuttavia si è deciso di ridurre le tempistiche in modo tale da velocizzare le procedure esecutive.
Tuttavia, vi sono delle norme che regolano anche i termini minimi per presentare l’istanza di cui sopra. L’art. 501 c.p.c., infatti, specifica che l’istanza di vendita o assegnazione dell’immobile non può essere proposta prima di dieci giorni dal pignoramento.
A interessare maggiormente il creditore è la scadenza a 45 giorni, se dovesse ritardare il pignoramento perderebbe la sua efficacia e di conseguenza, la procedura esecutiva non potrebbe più andare avanti. Tale termine può essere prorogato una sola volta, tuttavia devono sussistere dei validi motivi. Va chiarito inoltre che la proroga può essere richiesta sia dai creditori che dal debitore, ma deve essere approvata dal giudice esecutivo.
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