È possibile revocare un bonifico dopo diversi anni? Può essere una fortuna per qualcuno e un rischio per altri.
Il bonifico è un trasferimento di denaro tra un conto corrente ed un altro o su carte prepagate, ormai in voga. Si possono commettere errori, dal nome del beneficiario all’importo stesso, magari qualche zero in più a discapito della propria disponibilità patrimoniale. Ci sono molteplici soluzioni per risolvere questa situazione, tra cui l’annullamento. Ebbene, tale opzione costituirebbe il fondamento anche per un’altra ipotesi differente: la revoca dello stesso.
Innanzitutto, sarebbe possibile invalidare un bonifico, dopo anni? Tale facoltà, oltretutto, significherebbe tutela per qualcuno e sciagura per altri. Svariati i motivi per i quali eventualmente fondarsi una simile circostanza. Ma soprattutto un contesto tale da porre in crisi determinati soggetti, probabilmente convinti di averla scampata. A questo punto, ecco tutte le specifiche del caso, valutando la circostanza, le ragioni e i potenziali rimedi.
Si immagini la seguente situazione: il debitore, insolvente, non paga il creditore e decide di trasferire il denaro dal suo conto – dal quale abitualmente effettua i bonifici – a un altro personale. Oppure addirittura potrebbe chiuderlo adducendo al fatto di non disporre della somma necessaria per estinguere il debito medesimo. Ebbene, dinanzi a ciò, cosa potrebbe accadere? Sicuramente colui che vanta un credito nei suoi confronti non può agire.
Dunque, è possibile revocare un bonifico, soprattutto se l’atto compiuto rischia di danneggiare il creditore e quindi quest’ultimo ha diritto a richiederne l’inefficacia – si voglia sottolineare che l’azione revocatoria può essere fatta valere entro cinque anni dalla data del bonifico, pena la decadenza. Quindi la risposta è affermativa: ammesso il presunto ‘annullamento’ a distanza di tempo ma rispettandone la scadenza temporale.
Pur vero che i movimenti di denaro da parte del debitore, al fine di evitare il pagamento, diventano difficili da ricostruire nonostante il creditore richieda al Presidente del Tribunale, a seguito della notifica dell’atto di precetto, l’autorizzazione per consultare i dati interessati presso l’Anagrafe Tributaria e al Registro dei Conti Correnti, ma troverà solo il saldaconto. Chi, invece, esercita il potere di verificare presunti e sospetti trasferimenti è la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, a fini investigativi.
In conclusione, si voglia dare un consiglio, essendo una situazione alquanto spiacevole: pagare sempre i propri debiti manifestando trasparenza, specialmente con il creditore, in merito allo stato economico che si presenta dal conto corrente.
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